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     NEWS
12 - 12 -2008        Applicazione ATR 72 comma 11 D.L.112/2008
Sintesi della riunione svoltasi il 5dicembre in sede Confedir-Mit in merito a:

ANALISI DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE
DELL’ATR. 72, COMMA 11 DEL D. L. 112/2008
(dr.ssa Assunta Franzese)



Con il Decreto Legge n. 112 del 2008, nell’ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell’esonero dal servizio, dei dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva. Le norme rilevanti sono contenute nell’art. 72, comma 11, del decreto nel quale è disposto che nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
In merito all’interpretazione del decreto 112/2008, è stata emanata la Circolare 10/2008 recante chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute proprio nell’art. 72, con riferimento al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.
Innanzitutto va puntualizzato che attualmente tale circolare risulta essere al vaglio della Corte dei Conti in quanto, nonostante sia un atto interno contenente semplici direttive per gli addetti ai lavori, incidendo sulla spesa pubblica necessita obbligatoriamente di un controllo di legittimità.
Nella circolare in esame, è stato chiarito che il disposto contenuto nell’art. 72, comma 11, accorda all’amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto a determinate condizioni.
Va notato, però, che l’aver utilizzato il termine “possono” lascia spazio al verificarsi di diverse situazione che comportano il ricorso a diverse azioni qualora un dirigente dovesse vedere recapitarsi un avviso di esonero.
Come chiarito dalla stessa norma l’amministrazione procedente, qualora avesse intenzione di applicare le disposizioni in esame, ha il dovere di chiarire i criteri e le modalità applicative con un apposito regolamento onde evitare disparità di trattamento o comunque azioni illecite. A tal proposito possono aversi diverse situazioni:
1. l’amministrazione non emana nessuno regolamento;
2. l’amministrazione emana un regolamento di dubbia legittimità;
3. l’amministrazione emana un regolamento legittimo.
Nel primo caso, il dirigente messo a riposo può agire in propria difesa invocando un’illegittimità di fondo del comportamento dell’amministrazione, che agisce in totale libertà esasperando dunque il suo potere discrezionale. Dunque la messa a riposo in questo caso si configurerebbe come un licenziamento ad nutum vero e proprio, per cui è esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro, e al dirigente ingiustificatamente licenziato spetta esclusivamente un’indennità supplementare come misura risarcitoria.
Nel caso di regolamento illegittimo, la strada da percorrere è ovviamente più semplice in quanto basta verificare l’illegittimità dell’atto e contestarlo.
Più complicato appare predisporre un’azione a tutela del lavoratore eventualmente colpito dal provvedimento de quo, nel caso in cui l’amministrazione dovesse agire sulla base di un regolamento legittimo. In questo caso la soluzione da proporre è il ricorso alla Corte Costituzionale (azione che può essere esperita anche negli altri due casi seppur come estrema ratio) circa la legittimità della Legge (di conversione del decreto). Da notare che la legge non prevede espressamente la predisposizione di un regolamento nella fattispecie in esame per cui, se, da un lato, tale adozione parrebbe indispensabile per una corretta applicazione della legge stessa, dall’altro potrebbe paradossalmente essere censurata, da un punto di vista sindacale, in quanto l’atto interverrebbe sul rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo inibendo, di fatto, l’istituto del “recesso consensuale”. Sarebbe, quindi, una interferenza inammissibile da parte di un semplice regolamento sul rapporto paritetico sorto sulla base di un contratto. Unica ipotesi percorribile sembrerebbe, quindi, da una primissima analisi, un regolamento che recepisca i criteri attuativi definiti in un ambito negoziale.

Riassumendo: La norma prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi.


Ambito di applicazione : tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, comma 2 del D.L.vo n°165/2001 (Ministeri – Presidenza del Consiglio –Enti pubblici non economici – Regioni ed autonomie locali – Enti del Servizio sanitario nazionale – Enti di ricerca – Enti art. 70 – Università – Istituzioni scolastiche)
Per il personale del Comparto sicurezza, difesa ed esteri si terrà conto delle loro peculiarità ordinamentali con criteri che
verranno definiti con apposito D.P.C.M.

Criteri per la risoluzione : ciascuna amministrazione, prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, adotta criteri generali coerenti e collegati ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie strutture,alla rideterminazione dei fabbisogni del personale e ad eventuali situazioni di esubero che potrebbero verificarsi.

Tempi di applicabilità : la disposizione è immediatamente applicabile, nel rispetto dei 6 mesi di preavviso, nei confronti dei dipendenti che abbiano già maturato i 40 anni di servizio e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente

Incarichi dirigenziali : le amministrazioni dovranno tenere conto delle nuove disposizioni in caso di attribuzione o rinnovo di incarichi dirigenziali, ed inserire nei contratti una apposita clausola di risoluzione nel caso in cui intendano avvalersi di tale facoltà. In mancanza di tale clausola esplicita l’amministrazione non potrà esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto per l’intera durata dell’incarico.